In caso di mancato o parziale pagamento della bolletta, decorsi almeno tre giorni solari dalla data di scadenza, Plug Energy procederà alla costituzione in mora del Cliente mediante l’invio di una diffida ad adempiere, trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione conterrà il termine entro cui effettuare il pagamento, nonché le modalità per attestare l’avvenuto saldo.
Per ciascun sollecito e/o diffida, sarà addebitato un corrispettivo pari a €12 oltre IVA, a copertura dei costi postali e di gestione della procedura di recupero del credito, fatto salvo il diritto di Plug Energy al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Sospensione della fornitura per morosità
Decorsi i termini indicati nella diffida, Plug Energy potrà richiedere la sospensione della fornitura di energia elettrica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per i Punti di Fornitura (PdF) in bassa tensione:
- La richiesta di sospensione potrà essere inoltrata trascorsi almeno 3 giorni lavorativi dal termine di pagamento indicato nella diffida e non prima di 25 giorni dalla sua notifica.
- Ove tecnicamente possibile, la sospensione sarà preceduta da una riduzione della potenza disponibile al 15%.
- Se entro 15 giorni dalla riduzione della potenza il Cliente non regolarizza la propria posizione, si procederà alla sospensione completa della fornitura.
Per gli altri PdF:
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Il termine minimo per la richiesta di sospensione è fissato in 40 giorni dalla data di notifica della diffida.
Risoluzione contrattuale
In caso di persistente inadempimento, e decorsi i termini indicati nella diffida, il contratto di somministrazione si intenderà risolto di diritto, ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di Plug Energy.
Nel caso in cui l’utenza non sia tecnicamente disalimentabile, il contratto sarà risolto direttamente, ai sensi della normativa vigente.
A seguito della risoluzione contrattuale, Plug Energy potrà procedere con le azioni necessarie al recupero del credito residuo, addebitando al Cliente gli oneri connessi alle operazioni di riduzione, sospensione e riattivazione della fornitura, nonché le eventuali spese legate all’estinzione dei rapporti contrattuali accessori.
Indennizzi automatici
Qualora Plug Energy non rispetti gli obblighi regolatori in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il Cliente avrà diritto, ai sensi dell’articolo 3 del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
- €30, qualora la fornitura venga sospesa senza che sia stata precedentemente inviata la comunicazione di costituzione in mora.
- €20, qualora la fornitura venga sospesa in difformità alle tempistiche previste, in particolare:
- se non è stato rispettato il termine ultimo per il pagamento indicato nella diffida;
- se non sono trascorsi almeno 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine e la richiesta al distributore di sospensione della fornitura o di riduzione di potenza.
Gli indennizzi saranno automaticamente riconosciuti nella prima fattura utile, con specifica causale, e comunque entro otto mesi dalla sospensione della fornitura. In tali casi, il Cliente non sarà tenuto a sostenere alcun ulteriore costo relativo alla sospensione o alla successiva riattivazione.